In base all'art. 12 del D.L. 59/78 convertito nella legge 191/78 chiunque ceda la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore al mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso (affitto, vendita, comodato gratuito, donazione, ecc.), ha l'obbligo di comunicarlo all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Ufficio Polizia Locale) entro 48 ore dalla consegna dell'immobile.
A partire dal 07/04/2011 per i contratti di locazione ad uso abitativo per i quali il locatore si è avvalso dell'agevolazione della "CEDOLARE SECCA" non è più necessario presentare tale comunicazione. Non è consentito optare per la cedolare secca nel caso di immobili locati per finalità diverse da quelle abitative. A partire dal 14/05/2011 la registrazione dei contratti di compravendita aventi per oggetto immobili, o comunque diritti immobiliari, assorbe l'obbligo di comunicazione di cessione fabbricato.
Resta l'obbligo di presentazione della comunicazione di cessione fabbricato in tutti gli altri casi (obbligo di segnalazione nell’esercizio di un attività d’impresa o di arti e professioni; obbligo per stranieri o apolidi).